Con sentenza del 3 maggio 2022, n. 3445, il Consiglio di Stato, Sez. VI, è tornato, nell’ambito di una procedura di chiamata a professore di prima fascia, sull’incompatibilità fra commissari e candidati.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ricordato che è incompatibile con il ruolo di commissario d’esame il professore che sia, rispetto a uno dei candidati, ”stabile e assiduo collaboratore, anche soltanto nell’attività accademica e/o pubblicistica”. Infatti, in questo caso, ”l’apprezzamento da esprimere […] circa le attitudini dei concorrenti potrebbe […] essere determinato da fattori di stima e conoscenza a livello personale, o dalle possibili ricadute delle scelte da operare sul rapporto di collaborazione instaurato. Il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche indirettamente al soggetto chiamato a formulare tale giudizio”.
Nel caso di specie, il Giudice amministrativo di secondo grado, riformando quanto deciso in primo grado, ha ritenuto che fosse evidente il rapporto di collaborazione intensa, stabile e costante nel tempo tra candidato e candidato vincitore, in particolare alla luce della ”stabile e significativa collaborazione nell’ambito delle pubblicazioni, dell’attività di ricerca, della partecipazione e/o direzione di gruppi di ricerca, dei brevetti, della direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane, del conseguimento di premi per l’attività scientifica, dell’organizzazione e partecipazione a convegni, degli incarichi didattici”.
Leggi il testo completo: Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445