Il docente che dichiara il falso nel curriculum vitae deve essere escluso dal concorso

10 Giugno 2025

La Settima Sezione del Consiglio di Stato (n. 5020/2025) si è pronunciata sulla legittimità dell’esclusione da una procedura concorsuale di un docente per false dichiarazioni contenute nel curriculum vitae.

La vicenda è di particolare interesse in quanto se da un lato – nel curriculum vitae appunto – il docente asseriva di aver già conseguito alcuni brevetti, dall’altro allegava alla domanda di concorso i documenti relativi alla richiesta per il loro ottenimento.

Secondo i giudici, però, le false dichiarazioni conducono sempre alla esclusione dalla procedura, non rappresentando dei falsi innocui rispetto all’ottenimento dei benefici derivanti dal concorso e ciò sia quando il fatto rileva ai fini di comprovare il possesso del titolo di partecipazione, sia quando lo stesso concerne la fase della attribuzione di maggiore punteggio.

Tale principio vale non solo con specifico riferimento all’autodichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione alla procedura, ma anche quando l’autodichiarazione non veritiera sia riportata nel curriculum vitae. Non vi sarebbe ragione, infatti, per distinguere tra le due rappresentazioni documentali, sia sulla base del dato normativo (artt. 46 e 75, d.P.R. n. 445/2000), sia sulla base del bando di procedura.

Ad avviso dei giudici, inoltre, non è corretto affermare che quanto contenuto nel curriculum non abbia di fatto inciso sulla valutazione della Commissione avendo la stessa  esaminato la domanda presentata nel suo complesso, ivi compresi gli allegati indicanti lo stato effettivo dell’iter delle procedure brevettuali. La ratio legis alla base delle previsioni recate dagli artt. 46 e 75 non è infatti solo quella (mediata e successiva) di proteggere la funzione amministrativa dall’incorrere in errori sostanziali di valutazione, bensì quella (formale e anticipata) di mettere tutti i concorrenti su un piano di parità con riferimento alla responsabilità che gli stessi assumono con le proprie autodichiarazioni, confidando sulla correttezza ed esattezza di quanto reciprocamente dichiarato, sia nel curriculum vitae, quanto nella domanda di partecipazione, nonché quella di porre l’Amministrazione nelle condizioni di serenamente valutare i fatti, senza quindi essere indotta a destreggiarsi in defatiganti distinzioni e raffronti tra dati curriculari e dati contenuti nelle domande che, anche in buona fede, potrebbero dare adito ad illegittimità e ingiustizie a vantaggio di taluno e a discapito di altri.