L’abilitazione all’insegnamento e il dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili. Di conseguenza, non è irragionevole la mancata previsione del dottorato di ricerca, quale titolo per l’ammissione al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Con questa motivazione, il TAR del Lazio ha ritenuto di non accogliere le doglianze dei ricorrenti che chiedevano l’annullamento di un decreto del MIUR, recante il bando di indizione del concorso per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui escludeva i candidati in possesso del dottorato di ricerca dalla partecipazione alla procedura selettiva.
A supporto della propria tesi, il Collegio ha richiamato la sentenza n. 130 del 2019 con la quale la Corte costituzionale, nell’evidenziare la differenza ontologica tra abilitazione e dottorato di ricerca, ha affermato che la prima consiste in “un’attività di formazione orientata alla funzione docente” che ha “come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti” ed esige “la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche”.
In definitiva, secondo il TAR del Lazio, si deve escludere, a fronte della mancanza di disposizioni espresse, che il conseguimento del dottorato possa ritenersi titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento.