Il FFABR non ha carattere premiale

05 Aprile 2025

Con sentenza n. 595 del 5 aprile 2025, il TAR del Piemonte ha stabilito che il FFABR non ha carattere premiale in quanto viene conferito sulla base di criteri che non fanno riferimento all’eccellenza della qualità della ricerca.

Secondo il Collegio torinese, il fondo di finanziamento per le attività base di ricerca, istituito con la Legge n. 232/2016 e destinato a contribuire alla ricerca di base di ricercatori e professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno presso le Università statali, non è presentato come un premio o un riconoscimento per la particolare rilevanza dell’attività di ricerca o della produzione scientifica: dall’avviso pubblico per il finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all’art. 1, commi 295 e seguenti, della Legge n. 232/2016, si evince, infatti, che tale finanziamento è ricondotto al Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università statali (FFO), ovvero al finanziamento che è attribuito ogni anno alle Università statali da parte del MUR, secondo criteri meramente quantitativi.

Per questo motivo, è stata ritenuta priva di pregio nel caso di specie la doglianza della ricorrente che aveva agito per vedersi riconosciuto come premio il titolo riconducibile al Fondo premiale per il finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR) erogato dal Ministero.

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