Con sentenza n. 9956 del 18 maggio 2024, il TAR del Lazio ha annullato un giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale in quanto la Commissione aveva fatto mero richiamo al parere pro veritate di cui all’art. 16, comma 3, lett. i) L. 240/2010 senza, tuttavia, comunque procedere all’esame analitico delle pubblicazioni del candidato.
Secondo il Collegio capitolino, il ricorso al parere pro veritate con riguardo al settore scientifico disciplinare non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori disciplinari che gli stessi, invece, rappresentano, né, peraltro, li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto.
Alla luce dell’eccessiva sinteticità dei giudizi collegiale e individuale, il TAR ha ritenuto che il giudizio de quo fosse inficiato dai vizi prospettati dalla parte ricorrente, risultando, in particolare, non adottato in conformità agli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120 del 2016 e all’art. 16, legge n. 240/2010, oltre che non congruamente motivato, irragionevole e contraddittorio.