Con sentenza n. 6350 del 2 aprile 2024, il TAR del Lazio ha posto dei paletti all’adozione da parte della Commissione di propri criteri di valutazione nell’ambito di una procedura di abilitazione scientifica nazionale.
Nel caso di specie, la ricorrente impugnava il giudizio di inidoneità alle funzioni di professore di prima fascia deducendo che l’organo valutatore si sarebbe avvalso di un criterio non previsto dalla normativa di riferimento, né dallo stesso predeterminato.
Il Collegio capitolino ha ritenuto fondata la doglianza dichiarando illegittima l’introduzione di criteri di giudizio del tutto avulsi rispetto al quadro dettato dalle disposizioni di riferimento, essendo ammissibili soltanto criteri di carattere integrativo volti a specificare quelli già normativamente previsti.
Con questa motivazione, il TAR del Lazio ha disposto l’annullamento degli atti gravati e la rivalutazione della ricorrente a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione.