Il TAR Lazio nega l’equipollenza fra il diploma di master di II livello e di SSPL

19 Novembre 2023

Con sentenza del 14 novembre 2023, n. 16984, il Tar Lazio, Roma, Sez. V, ha chiarito che non v’è equipollenza fra il diploma di master di II livello e di SSPL.

Nel caso in esame, in particolare, la ricorrente, che aveva partecipato a un concorso pubblico presso INAIL senza risultare vincitrice, impugnava dinanzi al giudice amministrativo la graduatoria finale, sul presupposto che la Commissione avesse erroneamente attribuito i punteggi non considerando il possesso del diploma di SSPL, e sostenendo, pertanto, che tale titolo fosse meno rilevante rispetto al possesso del diploma di master di II livello, invece ritenuto rilevante per la Commissione.

Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la graduatoria, sulla base del seguente ragionamento.

In primo luogo, lo stesso ha ritenuto, ”in adesione al consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale […] che, in sede di pubblico concorso, l’equipollenza di un titolo di studio ad un altro deve risultare da una norma di legge apposita […] sicché la valutazione di equipollenza non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ”ex post” dall’Amministrazione (ex multis, Cons.Stato, Sez. V, 28 agosto 2019). Tanto premesso, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è predicabile l’equipollenza tra la Specializzazione nelle professioni legali ed il Master di II livello”.

Successivamente, dopo aver escluso l’equipollenza/equivalenza dei titoli, il Collegio ha valorizzato la rilevanza dell’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (cfr. allegato B – quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente), ”dal momento che all’8° livello formativo del sistema di referenziazione dei titoli di studio contenuto nel suddetto accordo (redatto sulla base del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente – EQF) sono declinati i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master” (accordo, questo, poi recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013).

Alla luce di tale accordo, infine, il Collegio ha accolto il ricorso e rilevato l’illegittimità della graduatoria, dovendosi ” valutare, nell’ambito della procedura concorsuale oggetto di causa, anche il diploma di SSPL (astrattamente inquadrabile nell’VIII livello di referenziazione)” e ”dovendosi tenere necessariamente conto, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, delle differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello)”.

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