Con sentenza del 21 luglio 2023, n. 12356, il TAR Lazio si è pronunciato nell’ambito di un giudizio avente a oggetto l’impugnazione del provvedimento di esclusione per mancata conferma di interesse all’immatricolazione nell’ambito di una prova di accesso a un corso di laurea a numero programmato.
Nel caso di specie, in particolare, la candidata (poi ricorrente) si era posta, all’esito della prova, in posizione utile per l’immatricolazione presso una delle scelte universitarie opzionate in sede di compilazione della domanda di partecipazione. Tuttavia, la stessa era stata successivamente esclusa dall’amministrazione universitaria in ragione della mancata conferma di interesse all’immatricolazione.
A fronte del ricorso della medesima, che riteneva illegittimo il meccanismo di conferma di interesse all’immatricolazione e che il mancato adempimento fosse dipeso da un malfunzionamento informatico del sito dell’amministrazione, il Giudice ha invece rigettato le doglianze, asserendo:
- in primo luogo, la legittimità del meccanismo della conferma dell’interesse all’immatricolazione. Infatti, tale meccanismo, con ”la conseguente decadenza dalla graduatoria per il caso di mancata conferma , risultano espressamente previsti dal bando, cosicché ciascun candidato ha avuto preventiva conoscenza degli adempimenti da porre in essere e delle conseguenze derivanti dall’omissione degli stessi. Detto meccanismo è stato ritenuto dalla giurisprudenza adempimento non sproporzionato, né eccessivamente oneroso, né irragionevole, poiché da un lato esso richiede ai candidati la diligenza ordinaria propria dei soggetti che aspirino all’immatricolazione, dall’altro risponde all’esigenza di una rapida definizione degli aggiornamenti della graduatoria, essendo finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento di questa (cfr. C.d.S., Sez. VII, 28 aprile 2023, n. 4289; id., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 881; id., 31 gennaio 2022, n. 648; id., ord. 1° agosto 2018, n. 3672; id., ord. 4 agosto 2017, n. 3307)”.
- in secondo luogo, che neppure ”rilevano le tracce informatiche che attestano gli accessi eseguiti dalla ricorrente nell’apposita area riserva: esse, infatti, evidenziano bensì che la candidata è acceduta alla piattaforma, ma in nessun modo suggeriscono che la stessa abbia altresì provveduto alla conferma di interesse. Non hanno pregio le osservazioni formulate in ordine alle dedotte criticità del sito, che non evidenziano l’effettiva sussistenza di malfunzionamenti nei giorni interessati: vale osservare, al riguardo, che da un lato i pretesi malfunzionamenti […] sono sforniti finanche di un principio di prova; dall’altro, nessuna rilevanza può riconoscersi a problematiche riscontrate in giornate in alcun modo rilevanti ai fini della controversia in esame”.