Illegittima l’esclusione del dottorando senza pubblicazioni

17 Luglio 2025

Con sentenza n. 14126 del 17 luglio 2025, il TAR del Lazio ha ritenuto illegittima l’esclusione da un corso di dottorato del candidato senza pubblicazioni scientifiche all’attivo.

Il Collegio è pervenuto a questa conclusione, osservando che né il regolamento del dottorato né il bando di concorso prevedevano un obbligo di pubblicazione di articoli scientifici durante il corso, facendo esclusivo riferimento ai “contributi originali” che deve contenere la tesi di dottorato.

Relativamente al profilo dell’insufficiente svolgimento delle attività di ricerca presso l’impresa co-finanziatrice della borsa, il Tribunale ha evidenziato che, nonostante costituisca parte essenziale del percorso formativo, progettuale e di ricerca, il tirocinio rimane, comunque, soltanto uno degli elementi soggetti a valutazione da parte dell’Ateneo: pertanto, la relazione della società co-finanziatrice della borsa di studio non può essere sussunta tra le verifiche stabilite dall’organizzazione del corso senza che vi sia stata una preventiva qualificazione in tal senso nella lex specialis ovvero senza che sia prevista all’interno dei criteri di valutazione predeterminati dal collegio dei docenti ai fini dell’espletamento delle valutazioni funzionali all’ammissione al successivo anno del corso.

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