Con sentenza del 25 settembre 2023, n. 14210, il TAR Lazio, Roma, Sez. III stralcio, ha chiarito, in merito ai corsi di laurea a numero programmato, che ”non vi è alcuna correlazione tra il contingente di posti annualmente determinato all’esito della programmazione nazionale per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso, da un lato, e il numero di posti che si rendono successivamente disponibili per l’iscrizione ad anni successivi, dall’altro”.
In particolare, nel caso di specie, la ricorrente aveva contestato il provvedimento con cui l’Università aveva denegato l’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; istanza, questa, che era stata presentata sul presupposto che vi fossero posti liberi.
Il Collegio, nel rigettare il ricorso, ha affermato, invece, che ”dall’esame dei documenti in atti emerge che si è esaurita la disponibilità di posti per iscrizioni ad anni successivi al primo”, diversamente da quelli relativi all’immatricolazione al primo anno. Tuttavia, come spiega il giudice amministrativo, non vi è correlazione fra i due contingenti: “il numero di posti messi annualmente a concorso per l’immatricolazione al primo anno dopo il superamento di apposito test d’ingresso è cosa diversa dal numero di posti che si rendono annualmente disponibili per l’iscrizione ad anni successivi, in forza di trasferimenti da altre facoltà o da altre sedi. I due contingenti di posti non sono in alcun modo correlati fra loro, dal momento che il primo è il frutto di un complesso procedimento di incrocio tra offerta formativa e fabbisogno formativo stimato sia su base nazionale sia su base regionale, il secondo è la risultante di un mero calcolo algebrico, ossia del conteggio dei posti che si liberano in conseguenza della scelta, di studenti già iscritti, di abbandonare gli studi o di cambiare sede o corso di studi”, con la conseguenza che “[…] l’Amministrazione non esercita alcun potere discrezionale, dovendosi limitare, di anno in anno, alla mera ricognizione dei posti che si sono liberati e, se ve ne sono stati, alla pubblicazione di un avviso o di un bando a cui possono partecipare studenti provenienti da altri corsi o da altri Atenei che intendano trasferirsi, iscrivendosi ad anni successivi al primo, nel rispetto di ulteriori requisiti” (cfr. in tal senso, anche: Cons. Stato, Sez. VII, sent. 10 gennaio 2023, n. 318; in termini analoghi, cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, sent. 6 marzo 2023, n. 2270 e 3 giugno 2022, n. 4804).