È corretta la decisione della corte d’appello che, ai fini dell’applicazione della normativa penale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha ritenuto applicabile l’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, equiparando al lavoratore chi svolga attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto anche da specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.
Non fa eccezione il caso del tirocinio svolto dalla persona offesa nella fattispecie in esame, disciplinato dalla ”Convenzione quadro per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari e non curriculari”, stipulato tra l’Università degli Studi di Firenze e l’azienda agricola di M.D., convenzione citata nel ricorso, che prevede obblighi a carico del soggetto promotore ed obblighi a carico dell’ospitante, del tutto negletti dalla ricorrente nell’impugnazione promossa.
In particolare, all’art. 4 della citata convenzione, in ossequio a quanto previsto dalla fonte primaria, era previsto che l’impresa ospitante dovesse garantisse le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.
Infortuni degli studenti universitari in tirocinio formativo presso un’azienda agricola e responsabilità penale datoriale
01 Marzo 2022