Inidoneità all’ASN: difetto di motivazione se manca un richiamo alle pubblicazioni del candidato

15 Maggio 2025

Con sentenza n. 9305 del 15 maggio 2025, il TAR del Lazio ha annullato un giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale, in quanto la Commissione non ha esposto le ragioni che hanno determinato il giudizio negativo, nonostante il superamento delle mediane.
Secondo il Tribunale, in particolare, l’organo valutatore avrebbe dovuto dare conto nella motivazione delle pubblicazioni presentate dal candidato: infatti, benché non sia necessario un giudizio analitico sul contenuto di tutte le pubblicazioni, trattandosi con ogni evidenza di un onere di motivazione inesigibile, la Commissione ha comunque l’obbligo di dimostrare di aver effettivamente valutato le pubblicazioni allegate.
Tale onere motivazionale è stato ritenuto non assolto nel caso di specie, non avendo la Commissione fatto alcun richiamo, ancorché sintetico, nel corpo del provvedimento ad alcuna delle pubblicazioni presentate, così rendendo impossibile comprendere l’iter logico sotteso al giudizio negativo.
Allo stesso modo, i singoli Commissari non hanno fornito alcuna specificazione delle ragioni che hanno indotto gli stessi a formulare un giudizio negativo con riguardo alla produzione scientifica del ricorrente con particolare riguardo ai livelli di originalità e innovatività.
Una siffatta articolazione del giudizio si rivela, ad avviso del TAR del Lazio, viziata sotto il profilo motivazionale, in quanto fondata sull’utilizzo di espressioni standardizzate e prive di specificità, non accompagnate da una concreta e puntuale analisi del contenuto scientifico delle pubblicazioni, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza consolidata e con le prescrizioni della normativa vigente.

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