Con sentenza n. 12243 del 23 giugno 2025, il TAR del Lazio ha offerto un’interpretazione del quadro normativo e regolatorio di riferimento in tema di istituzione di una nuova Università e di contestuale accreditamento dei relativi corsi.
Ad avviso del Tribunale, nella materia in questione, occorre prendere le mosse dall’art. 7, comma 3, D.lgs. n. 19/2012 che evoca la necessaria conformità alle “linee generali di indirizzo” definite tramite decreto ministeriale, attinenti alla programmazione su base triennale del sistema universitario; vanno poi considerati il successivo comma 4 del medesimo art. 7 che attribuisce all’ANVUR il potere di esprimersi con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accreditamento della sede e dei corsi di studio, e il comma 5 che permette al Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valutazione diversa da quella dell’ANVUR, di poter chiedere, con istanza motivata, il riesame della valutazione.
Nel caso di specie, a tali disposizioni doveva aggiungersi anche il decreto ministeriale n. 989/2019, recante “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”.
Ricostruita la disciplina di riferimento, il TAR ha ritenuto di respingere il ricorso presentato dalla Fondazione YMCA Italia Ets, che aveva impugnato il decreto con cui il MUR, visti i pareri non favorevoli del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università della Regione Sicilia e dell’ANVUR, aveva respinto l’istanza di istituzione di una nuova università non statale legalmente riconosciuta, denominata “Università internazionale YMCA Italia”.
Secondo i Giudici, in particolare, poiché il citato decreto ministeriale n. 989/2019 faceva salva la disciplina di cui al d.m. n. 6/2019 – diversamente da quanto sostenuto da YMCA – per l’accreditamento iniziale delle Università non statali si doveva fare riferimento ad ambedue i decreti ministeriali.
A fronte della normativa richiamata, l’ANVUR, assumendo come parametro normativo di riferimento quanto dettagliato nell’allegato B del d.m. n. 6/2019, relativo ai “requisiti di accreditamento iniziale delle sedi”, non aveva ritenuto soddisfatto quanto stabilito all’art. 6, comma 3, del d.m. n. 989/2019, dando quel parere non favorevole, che aveva condotto al rigetto dell’istanza e al conseguente diniego di accreditamento della sede e dei corsi di studio proposti da YMCA.