Con sentenza n. 214 del 16 febbraio 2026, il TAR della Liguria ha stabilito che la facoltà della commissione di specificare i criteri di valutazione fissati dai Regolamenti è insita nella stessa ratio della previsione di un organo dotato di specifiche competenze tecniche preposto alla valutazione dei curricula. Ciò che occorre sia assicurato, ai fini della legittimità dell’attività di predeterminazione e di specificazione dei criteri, è che essa resti all’interno di criteri riconosciuti nell’ambito scientifico di riferimento e, per i criteri costituenti specificazione di quelli previsti dai regolamenti, che essi ne costituiscano uno sviluppo logico.
Applicando queste coordinate nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che i criteri definiti dalla Commissione non travalicassero i limiti entro i quali agli organi valutatori è consentito, sulla scorta della giurisprudenza consolidata, specificare i criteri fissati dal regolamento ed introdurne di nuovi.

