Con sentenza n. 713 del 16 gennaio 2025, il TAR del Lazio ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti per l’iscrizione ai corsi di laurea si colloca nell’alveo di un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, spettando ai competenti organi pubblici il compito di dettare i parametri valutativi, di operare i riscontri necessari e di bilanciare le esigenze in rilievo. In quest’ottica, eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati devono ricevere soddisfazione nella più appropriata sede amministrativa e non possono, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, consentire al Giudice Amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e l’apprestamento dei modelli organizzativi e procedimentali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate da parte dei ricorrenti.
Con questa motivazione, i giudici capitolini hanno respinto il ricorso di una studentessa, posizionatasi con lo status di idonea non vincitrice alla selezione indetta dall’Università degli studi di Pisa per l’ammissione ai corsi di laurea Triennale in Igiene dentale, la quale si era rivolta al Tribunale, rilevando che il dato concernente l’offerta formativa degli Atenei, assunto dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, non sarebbe stato determinato legittimamente, in quanto non sarebbero state esplicitate le modalità con cui si è proceduto all’accertamento puntuale delle potenzialità delle singole sedi universitarie interessate.
Per il TAR, nel caso di specie, la ricorrente non aveva fornito neppure un principio di prova dell’illegittimità, dell’irragionevolezza e dell’erroneità delle scelte amministrative avversate, essendosi limitata all’allegazione di elementi del tutto generici e astratti, senza neppure fornire la prova della possibilità concreta di fruire di eventuali maggiori posti (c.d. “prova di resistenza”) in ragione del punteggio concretamente conseguito e della corrispondente posizione in graduatoria.