Con sentenza n. 168 del 13 gennaio 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla compatibilità del quadro normativo nazionale in materia di assunzione e inquadramento retributivo dei docenti universitari con il diritto dell’Unione europea e, più specificamente, con l’art. 45 del TFUE che sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori.
La vicenda trae origine dalla partecipazione di un docente, assunto in un’università straniera con qualifica di “associate professor”, a una procedura di selezione per la copertura di un posto da professore associato ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge 30 dicembre 2010 n. 240. Il professore, a seguito di rinuncia del primo candidato in graduatoria, veniva chiamato a ricoprire il posto ma veniva successivamente inquadrato con decreto rettorale nella classe retributiva “0”, nonostante la pregressa esperienza come professore in altro Paese membro.
A fronte del ricorso presentato dal docente e accolto in primo grado, i giudici del Consiglio di Stato hanno anzitutto escluso che la disciplina nazionale contenuta nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e il relativo regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 (Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), violassero il paragrafo 2, dell’art. 45, TFUE, che prevede il diritto di circolazione dei lavoratori nello spazio comune europeo, e l’art. 7, paragrafo 1, Regolamento (UE) n. 492/2011 sempre sulla libera circolazione. Ciò in quanto il quadro normativo nazionale non esclude la possibilità di considerare l’attività di docenza pregressa ai fini dell’inquadramento retributivo del professore universitario e pertanto non costituisce un ostacolo per la libera circolazione dei lavori all’interno dello spazio comune.
Secondo i giudici, infatti, nonostante la riforma di cui alla Legge n. 240/2010 abbia previsto una revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari e abolito la ricostruzione di carriera secondo la disciplina di cui all’art. 103, d.P.R. n. 382/1980, non è espressamente precluso il riconoscimento dei periodi di servizio svolti all’estero in posizione equivalente, ai fini dell’inquadramento retributivo del docente che risulti vincitore di una procedura comparativa bandita ai sensi dell’art. 18. Il problema, semmai, è valutare l’effettività della “posizione equivalente” occorrendo a tal fine distinguere l’esperienza professionale equivalente, da un lato, da qualsiasi altro tipo di esperienza professionale che risulti semplicemente utile all’esercizio della funzione di professore associato post-dottorato, dall’altro.