Con sentenza n. 544 del 28 febbraio 2024, il TAR della Lombardia ha affermato che l’attribuzione della lode è un’eccezione respingendo, così, le tesi dello studente che, avendo conseguito il titolo di laurea riportando “solo” il massimo dei voti, si era lamentato della mancata attribuzione della lode.
Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva di aver soddisfatto tutti i parametri per il conseguimento del riconoscimento premiale, avuto riguardo all’eccellente carriera accademica, alla pregevolezza della tesi, nonché alla qualità della discussione finale, sostenuta nonostante un ridotto lasso temporale e talune interruzioni.
Il Collegio milanese ha ritenuto infondate le doglianze dell’ex studente osservando che “una eccellente carriera accademica, una brillante tesi e una encomiabile discussione sono le condizioni per il conseguimento di una votazione massima di 110 su 110, mentre non possono essere considerate il lasciapassare per l’attribuzione della lode” che è, invece, “un riconoscimento a carattere premiale”, la cui attribuzione è rimessa alla decisione della commissione, con l’unico vincolo della presenza dell’unanimità dei commissari.
Da tali considerazioni discende, secondo il TAR meneghino, per un verso, che la decisione di non assegnare la lode non deve essere motivata, e, per altro verso, che la determinazione della commissione in subiecta materia è caratterizzata da ampia discrezionalità e non è suscettibile di sindacato intrinseco da parte del giudice.