La partecipazione a convegni come membro di gruppo di ricerca, e non relatore, non costituisce punteggio in sede di concorso

10 Settembre 2025

Il Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana con sentenza n. 681/2025 ha rigettato l’appello avverso la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso avverso gli atti di una procedura concorsuale per un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo B.

La sentenza è interessante in quanto chiarisce alcuni aspetti sulla (scorretta) valutazione della Commissione di concorso.

Nel caso di specie, i punti controversi dell’appello riguardavano da un lato la mancata attribuzione del punteggio legato alla partecipazione a convegni internazionali, dall’altro l’omessa considerazione di alcune attività didattiche.

Sulla prima questione, i giudici hanno chiarito che il punteggio può essere attribuito solo laddove il candidato abbia realmente esposto al convegno e non solo quando abbia fatto parte del gruppo di ricerca in qualità di coautore.

Quanto alla seconda censura, il Consiglio ha affermato che i titoli dichiarati nei curriculum possono essere autocertificati, senza necessità di allegare documentazione, e che la commissione gode di un’ampia discrezionalità tecnica nel valutare l’attinenza dei progetti di ricerca e delle attività svolte al settore concorsuale.

Diversa valutazione è stata riservata all’appello incidentale della ricorrente originaria, vittoriosa in primo grado.  In questo caso i giudici hanno sostenuto che le dichiarazioni mendaci contenute nella domanda di concorso, pur potendo avere rilevanza penale, non comportano di per sé l’esclusione dalla procedura, ma solo l’azzeramento del punteggio derivante dal titolo falso.

Clicca qui per leggere la sentenza