I giudici amministrativi tornano a pronunciarsi sulla intelligibilità dei curricula da parte della Commissione giudicatrice, ma questa volta sotto un altro profilo. Ad essere affrontata, infatti, non è tanto il problema della comprensibilità di un curriculum in inglese per i commissari valutatori, quanto piuttosto la conoscenza della lingua italiana da parte dei Commissari stranieri chiamati a valutare curricula redatti in italiano.
Il TAR Campania, adottando una interpretazione più elastica rispetto ad altre pronunce (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 41, sull’obbligo per i candidati di presentare i curricula in lingua italiana) ha escluso che la piena conoscenza dell’italiano costituisca un presupposto imprescindibile per la corretta valutazione dei candidati. Secondo i giudici, infatti, basterebbe la “adeguata conoscenza” della lingua, di cui si richiedeva peraltro l’attestazione tramite moduli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, messi a disposizione dall’Università.
Tale conoscenza, pur in mancanza di sottoscrizione del modulo, sarebbe poi desumibile aliunde. Secondo i giudici, infatti, è sufficiente la semplice sottoscrizione dei verbali delle operazioni con cui è stata attestata la loro attività valutativa. Specie in un ambito disciplinare di tipo scientifico, i curricula dei candidati, per quanto redatti in lingua italiana, non necessitano di una compiuta conoscenza della lingua per essere compresi, risolvendosi per lo più in un elenco di denominazioni di insegnamenti, titoli di pubblicazioni, seminari e progetti di ricerca afferenti allo stesso settore scientifico conosciuto dagli esperti della materia e, quindi, anche dai commissari e pertanto da essi facilmente intellegibili.