Con sentenza n. 262 del 13 marzo 2024, il TAR delle Marche ha stabilito che la chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare.
Nel caso di specie, il ricorrente impugnava gli atti e i provvedimenti relativi alla selezione indetta dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 per la copertura di sette posti di professore di prima fascia mediante chiamata.
Il docente esponeva che alla predetta procedura selettiva avevano preso parte solamente lui e il controinteressato, i quali avevano entrambi ricevuto una valutazione positiva. Lamentava, poi, che l’individuazione del vincitore della selezione sarebbe dovuta avvenire basandosi unicamente sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica dei candidati e non dando rilievo determinante alle funzioni didattico-scientifiche proprie del posto per il quale era stato bandito il concorso.
Il TAR marchigiano ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente osservando che l’art. 18 della Legge n. 240/2010 va inteso nel senso che, a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è, eventualmente, chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve incentrarsi solamente sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. Ciò, all’evidenza, riguarda, in particolare, la fase della valutazione comparativa, non la predisposizione del bando, con cui ben può l’amministrazione universitaria, proprio ai medesimi fini informativi e specificativi, dettare informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni.
Fermi questi principi generali, il TAR delle Marche ha poi rilevato che né il bando né il Regolamento d’ateneo sulle procedure di chiamata dei professori contenessero specifiche disposizioni in base alle quali l’aderenza all’impegno didattico richiesto costituisse criterio di valutazione “aggiuntivo” dei candidati.
Per le ragioni esposte, i Giudici hanno deciso di annullare tutti i provvedimenti impugnati ritenendo che una commissione in diversa composizione debba procedere alla rivalutazione dei candidati attenendosi ai principi di diritto espressi nella sentenza.