La valutazione delle pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee

22 Febbraio 2024

Con sentenza n. 3011 del 14 febbraio 2024, il TAR del Lazio ha stabilito tramite quali modalità debbano essere valutate le pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee.

Nel caso di specie, la ricorrente impugnava il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia lamentando che l’esito sfavorevole sarebbe dipeso da un criterio illegittimo (quello della posizione dell’autore nei propri lavori) che operava un automatismo tra posizione dell’autore e rilevanza del contributo in violazione dell’art. 4 D.M. n. 120/2016.

Il Collegio capitolino ha accolto le censure della professoressa, rilevando che la Commissione, anziché procedere ad una valutazione dell’apporto individuale della candidata, si è limitata a dare atto della sua collocazione formale nell’elenco degli autori, attestando il suo giudizio su tale constatazione di fatto, senza alcun ulteriore approfondimento istruttorio.

Accogliendo il ricorso, il TAR del Lazio ha dato continuità a quell’ormai consolidato orientamento secondo il quale la “preminenza” delle pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee – convenzionalmente ricollegata alla posizione che il nominativo del candidato ha assunto nell’elenco degli autori ‒ non esime affatto la Commissione dal verificare, in termini sostanziali, quale sia stato l’effettivo apporto individuale del candidato nelle opere collettanee indicate. La Commissione, in altri termini, non può ridurre l’effettività di un criterio di giudizio sostanziale ad una mera operazione di rilevazione numerica dei casi nei quali il candidato sia risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore.

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