Con sentenza n. 10 del 2 gennaio 2024, il TAR Toscana ha stabilito che l’art. 20 D.lgs. 75/2017, in materia di stabilizzazione dei dipendenti pubblici, non si applica nei confronti dei ricercatori universitari e, ciò, in assenza di una specifica disposizione diretta ad includere anche detta particolare categoria a, sua volta, disciplinata com’è in funzione dei principi di autonomia di cui godono le Università.
Nel caso di specie, un ricercatore a tempo determinato proponeva un’azione di accertamento del diritto ad essere assunto a tempo indeterminato e ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010.
Il ricorrente, in particolare, lamentava il contrasto tra la disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari e gli obblighi derivanti dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché l’incostituzionalità dell’art. 24, comma 3, della Legge n. 240 del 2010 nella parte in cui non prevede la possibilità per i ricercatori di tipo A), che abbiano ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale di prima o seconda fascia, di essere valutati ai fini della chiamata nel ruolo dei professori associati.
Il TAR Toscana ha giudicato prive di pregio entrambe le doglianze.
Sotto il primo profilo, il Collegio, rammentata la posizione favorevole assunta sul tema dalla Corte di Giustizia, ha ribadito la piena compatibilità tra la normativa interna che delinea lo status dei ricercatori e i principi euro-unitari.
Da questo assunto deriva, a parere dei Giudici, che l’art. 20 D.lgs. 75/2017, in materia di stabilizzazione dei dipendenti pubblici, non si applica nei confronti dei ricercatori universitari e, ciò, in assenza di una specifica disposizione diretta ad includere anche detta particolare categoria a, sua volta, disciplinata com’è in funzione dei principi di autonomia di cui godono le Università.
Sotto il secondo profilo, il Collegio ha reputato infondata la questione di incostituzionalità dell’art. 24, comma 3 a fronte della sostanziale diversità di disciplina (e di funzioni) tra ricercatore di tipo A) e di tipo B).