Con sentenza n. 1473 del 24 gennaio 2025, il TAR del Lazio ha stabilito che gli indici bibliometrici non possono essere radicalmente e immotivatamente obliterati, pur non avendo un valore assoluto e automatico al fine di determinare la qualità delle pubblicazioni.
Secondo il tribunale, la Commissione deve prendere in considerazione anche tali elementi di valutazione e, semmai, ha la facoltà di attribuire un valore ponderale maggiore a differenti ed ulteriori fattori di natura qualitativa: pertanto, come in sede di “abilitazione scientifica nazionale”, a livello ministeriale, lo scostamento del giudizio finale dal possesso di indici bibliometrici positivi implica da parte della Commissione scientifica un adeguato supporto motivazionale, così in sede di “valutazione comparativa”, a livello di singola università, pur non essendo essa in assoluto vincolata a decidere in coerenza con le risultanze di simili indici (citazioni, impact factor, indice di Hirsch o simili), deve sicuramente – per espressa prescrizione normativa o di bando – prendere in considerazione simili risultanze e motivare la propria determinazione finale, anche alla luce di siffatti indici, spiegando le ragioni dell’eventuale scostamento o pretermissione da tali risultanze oggettive, specie per le c.d. discipline tecniche, laddove simili parametri sono usualmente adoperati a livello internazionale e costituiscono un fattore oggettivo di apprezzamento.