Le disposizioni in materia di Università contenute nel d.l. 24 marzo 2022, n. 24 (cd. decreto fine emergenza sanitaria)

02 Aprile 2022

In data 24 marzo 2022, il Governo ha emanato il d.l. 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“.

Fra le disposizioni che riguardano l’Università e il suo personale:

Art. 8

Obblighi vaccinali

Comma 4

Dopo l’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-ter.1 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle universita’, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonche’ dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale).

1. Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie: […] d) personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Art. 10

Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

Comma 3

Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ alle attivita’ delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita’, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.