Con sentenza n. 22603 del 9 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che, in ambito universitario, “le docenze a contratto sono tipici rapporti di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo, anche quando gli incarichi didattici, che possono comprendere non solo l’insegnamento, ma anche le normali attività accessorie (esami, assistenza alle tesi di laurea; partecipazioni a riunioni di Ateneo; tutoraggi inerenti alla materia), sono conferiti per l’insegnamento di discipline ufficiali”.
Per gli Ermellini, l’ufficialità del corso universitario o lo svolgimento in situazione coordinata e continuativa di altre attività connesse all’insegnamento non sono elementi sufficienti a superare lo steccato tra docenza a contratto e professore universitario e per farli coincidere nell’area del rapporto subordinato di lavoro.
Del resto, la funzione tipicamente svolta da tali contratti di insegnamento non è quella di assicurare stabilmente e con forte regime di esclusività la copertura, sotto il contestuale profilo della ricerca e della didattica, di una certa materia di studio, in quanto l’impianto della disciplina risulta finalizzato ad acquisire l’opera di professionalità esterne all’Amministrazione che, in virtù dell’attività già svolta (in via autonoma, secondo modalità imprenditoriali o alle dipendenze di altri soggetti) e, comunque, dell’esperienza pregressa, sono in condizione di fornire il proprio qualificato apporto, utilmente valorizzabile ai fini didattici.