Con sentenza n. 149 del 14 gennaio 2026, il TAR della Lombardia ha ribadito che la valutazione comparativa dei candidati deve essere ancorata al settore concorsuale e al settore scientifico disciplinare, mentre le specifiche funzioni indicate nel bando hanno natura meramente informativa e non possono essere utilizzate come criteri di valutazione. Nella fattispecie, tali indicazioni sono state invece impiegate come parametro sostanziale e prevalente di giudizio, incidendo sull’apprezzamento dei titoli, delle pubblicazioni e dell’attività didattica, alterando così la comparazione concorsuale.
Ne consegue la violazione dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei principi di imparzialità e parità di trattamento, con annullamento degli atti della procedura e obbligo di rinnovazione della valutazione da parte di una nuova Commissione.

