Le università possono sanzionare gli studenti per comportamenti offensivi tenuti in una chat

04 Luglio 2025

Il TAR Lombardia si è pronunciato su un interessante caso riguardante la condotta “discriminatoria e sessista” online di alcuni studenti universitari.

Nello specifico, agli studenti, accusati di aver inviato messaggi dal contenuto offensivo nei confronti di una compagna in una chat di gruppo, veniva applicata la sanzione del posticipo del conseguimento del Diploma di Master di 1 anno e l’esclusione dalla cerimonia di consegna dei Diplomi.

La vicenda è interessante in quanto il Collegio ha affermato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del r.d.l. 20 giugno 1935, n.1071 – secondo cui “La giurisdizione disciplinare […] si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge” – e del Codice di comportamento universitario, vi è “giurisdizione” disciplinare dell’Ateneo sui comportamenti degli studenti, lesivi dell’integrità personale e della dignità altrui, a prescindere da dove tali comportamenti si siano realizzati.

Secondo i giudici, infatti, il bene giuridico protetto dalla normativa statale e interna non è solo la reputazione dell’Università, ma soprattutto l’integrità personale e la dignità dei suoi studenti e proprio perché i fatti si sono svolti in un ambito comunque collegato con la realtà universitaria, tra studenti del medesimo corso, non può dubitarsi della competenza sanzionatoria dell’Università.

 

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