Con sentenza n. 5542 del 20 marzo 2024, il TAR del Lazio si è mostrato critico sull’importanza da attribuire all’impact factor per la valutazione delle pubblicazioni di un candidato.
Nel caso di specie, la ricorrente impugnava il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia eccependo che la Commissione avrebbe valutato la qualità dei suoi prodotti scientifici sulla base dell’impact factor delle riviste applicando, in questa maniera, un criterio non previsto nel D.M. n. 120/2016.
La doglianza è stata ritenuta fondata dal Collegio capitolino secondo il quale l’impact factor delle riviste non è idoneo a sostenere il giudizio di insufficiente qualità delle pubblicazioni: pertanto, la circostanza che i Commissari abbiano rilevato che l’impact factor di alcune pubblicazioni fosse inferiore alle cosiddette mediane non rappresenta una motivazione adeguata dell’insufficiente qualità delle stesse, non essendo il pregio di un lavoro ricavabile dal mero dato statistico del numero delle citazioni ottenute.
Queste considerazioni hanno portato il TAR del Lazio ad accogliere il ricorso e per l’effetto, a disporre l’annullamento degli atti gravati e, dunque, anche la rivalutazione della ricorrente a cura di una Commissione in diversa composizione.