Con sentenza n. 459 del 16 aprile 2024, il TAR della Toscana ha stabilito che l’omessa attribuzione di punteggi numerici non osta alla formazione di una graduatoria di merito.
Nel caso di specie, il ricorrente impugnava il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia lamentando che la Commissione non avesse attribuito alcun punteggio che lasciasse trasparire la prevalenza di uno dei tre candidati partecipanti al concorso.
Questa doglianza non è stata accolta dal Collegio fiorentino che, nel respingere il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto, ha, invece, ritenuto che la Commissione avesse, in realtà, effettuato una valutazione comparativa tra i diversi curricula, pur senza procedere all’attribuzione di punteggi ai singoli titoli, esprimendo dei giudizi nei confronti dei singoli candidati approfonditi e differenziati anche in termini di maggiore/minore meritevolezza, grazie alla diversità di aggettivazioni utilizzate nella loro formulazione.
Ad avviso del TAR della Toscana, criteri, parametri e indicatori, seppur fondamentali nel guidare il lavoro valutativo delle Commissioni, non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Difatti, la previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.