Con sentenza n. 2369 del 22 luglio 2025, il TAR della Sicilia (Catania) ha annullato l’esito di una procedura di chiamata per professore universitario di prima fascia, in quanto la Commissione aveva modificato i criteri di valutazione originariamente stabiliti dopo aver preso conoscenza dei titoli e dei nominativi dei candidati.
Il Collegio ha osservato che costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio in base al quale la regola che impone di definire i criteri di valutazione ed i relativi punteggi prima di avere preso visione dell’elenco dei candidati è finalizzata ad evitare qualsivoglia indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari destinata ad orientare le loro successive decisioni. In altri termini, la priorità della fissazione dei criteri di valutazione rispetto alla conoscenza dei nominativi dei soggetti ammessi alla procedura deve essere inquadrata nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.
Ad avviso del TAR, non è necessario accertare se e quanto i criteri siano stati concretamente modificati: la sola circostanza che siano stati rivalutati dopo la conoscenza da parte dell’organo valutatore dei nominativi dei candidati basta a invalidare l’intera procedura.

