Con sentenza del 1° dicembre 2023, n. 18046, il TAR Lazio, Sez. III ter, ha sostenuto la natura perentoria del termine di 30 giorni previsto dall’art. 10, comma, 2, L. 240/2010 entro il quale il Rettore deve avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei docenti universitari.
Nel caso di specie, un professore ordinario veniva sanzionato per aver affidato, informalmente, ad un dottorando di ricerca un incarico di insegnamento, in violazione, dunque, di quanto disposto dal Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca che vieta ai dottorandi la sostituzione di docenti titolari, l’erogazione di insegnamenti, nonché la stipula di contratti relativi a tali attività didattiche.
Il docente impugnava il decreto rettorale col quale gli era stata comminata la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per due mesi censurando il tardivo esercizio dell’azione disciplinare.
Il TAR del Lazio ha accolto le doglianze del ricorrente rilevando che la comunicazione di avvio del procedimento fosse stata trasmessa ad oltre tre anni dal momento della conoscenza del fatto e, quindi, in spregio del termine di trenta giorni di cui all’art. 10, comma 2, della L. 240/2010 e all’art. 5, comma 4, del Regolamento di Ateneo.
Secondo il Collegio, in particolare, il termine di 30 giorni dalla conoscenza dei fatti entro il quale il Rettore ha l’obbligo di avviare il procedimento disciplinare è da considerarsi perentorio, poiché la ratio del procedimento disciplinare è quella di garantire la certezza delle situazioni giuridiche coinvolte assicurando all’incolpato la reale possibilità di controdedurre (in ragione del tempo intercorrente tra il fatto e la contestazione) e, in ultima analisi, di difendersi.