Nelle procedure di concorso non assumono valore vincolante per la Commissione le linee guida di associazioni scientifiche

19 Agosto 2025

Il TAR Catania, con sentenza n. 2547/2025, ha confermato la validità della procedura di chiamata per un posto di professore ordinario.

Per quanto la sentenza confermi ancora una volta la discrezionalità della Commissione di concorso, da cui discende la limitatezza del sindacato giurisdizionale alla sola verifica di eventuali illogicità o contraddittorietà manifeste, è interessante commentarla con riferimento a uno specifico passaggio.

Nel dettaglio, i giudici hanno respinto il ricorso chiarendo che le linee guida delle associazioni scientifiche non hanno alcun rilievo sulle operazioni compiute da una commissione di concorso, a meno che esse non siano  richiamate dal bando o nei criteri di valutazione. Secondo il Collegio, infatti, tanto la valutazione dell’attività scientifica – che deve basarsi su criteri qualitativi quali originalità, innovatività, rigore metodologico e congruenza delle pubblicazioni – quanto quella delle attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione – che devono considerarsi in base alla tipologia e specificità, al grado di responsabilità, alla durata e alla continuità delle funzioni svolte, senza la necessità di griglie numeriche o pesi ponderali – possono essere influenzate da linee guida prive di valore vincolante.

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