Con sentenza n. 1614 del 25 settembre 2025, il TAR del Veneto ha sancito che la nomina diretta della Commissione non provoca l’illegittimità di una procedura ex art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010.
Sul punto, pur rilevando che il sorteggio e la nomina di cinque commissari costituiscano senza dubbio un elemento di maggiore garanzia del corretto svolgimento del concorso, il Collegio ha sottolineato che, al momento dell’indizione della selezione, non vi fossero disposizioni dell’Ateneo resistente che ne imponessero l’applicazione.
I Giudici hanno aggiunto che le indicazioni dell’ANAC, contenute nella delibera di aggiornamento del PNA e trasfuse nell’Atto di indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non rappresentano ex se parametri diretti di valutazione di legittimità degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni se da queste non ancora recepite: poiché non costituisce sviamento di potere il mancato adeguamento a quanto stabilito dall’ANAC, la nomina dei componenti di una commissione di concorso può avvenire, contrariamente a quanto previsto nel PNA, anche senza sorteggio e senza la necessità per l’Università di indicare le ragioni che, nel concreto, ostano all’adozione delle misure ivi previste.
Nel caso di specie, il TAR ha, comunque, annullato gli atti del concorso in quanto, nonostante il bando richiedesse la valutazione sulla base del “curriculum” rimandando ai criteri definiti nel DM n. 344/2011, la Commissione aveva giudicato unicamente l’attività di ricerca scientifica, non prendendo in considerazione l’attività istituzionale e di terza missione svolte dal ricorrente. Secondo il Collegio, di tali profili l’organo valutatore avrebbe dovuto necessariamente tener conto, “anche se chiaramente con un peso inferiore rispetto all’attività di ricerca scientifica in senso stretto”.

