Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici per l’abilitazione scientifica nazionale i professori entrati in quiescenza

09 Marzo 2024

Con sentenza n. 4650 del 7 marzo 2024, il TAR del Lazio si è espresso sui requisiti richiesti ai commissari chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici per l’abilitazione scientifica nazionale.

Nel caso di specie, il ricorrente, medico chirurgo e ricercatore universitario, chiedeva l’annullamento del giudizio di inidoneità all’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di II fascia, lamentando l’illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice della quale faceva parte un professore entrato in quiescenza.

Il Collegio capitolino ha osservato che, a mente di quanto disposto dalla Legge n. 240/2010, possono partecipare alle liste da cui estrarre i commissari solo “professori ordinari”, nel senso poi chiarito dall’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 95/2016; ciò significa che, al momento della candidatura, l’aspirante commissario deve possedere la qualifica di “professore ordinario” e non rientrare nella categoria dei docenti collocati in quiescenza, a meno che il collocamento in quiescenza avvenga durante il periodo di durata in carica della Commissione.

Alla luce dei principi espressi, il TAR del Lazio ha annullato il giudizio formulato dalla Commissione nei confronti del ricorrente in quanto uno dei suoi membri era già entrato in quiescenza al momento della nomina a membro della Commissione.

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