Con sentenza n. 5430 del 23 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha sancito che il titolo di studi universitario ha valore certificativo sotto il profilo della corrispondenza al vero di quanto con esso attestato sul percorso formativo seguito dall’interessato.
In forza di questo principio, il Collegio ha riformato la sentenza di primo grado emessa dal TAR della Puglia, che aveva, invece, riconosciuto l’illegittimità del provvedimento col quale l’Università degli Studi di Bari aveva dichiarato l’inesistenza giuridica e/o la nullità della laurea in medicina conseguita a pieni voti nel 2013 da una dottoressa, ora specializzanda.
Secondo il Consiglio Stato, in particolare, la prova documentale che gli esami sostenuti dall’appellata nell’ambito del programma Erasmus fossero stati riconosciuti vale a ritenere come ipotesi di maggiore consistenza probabilistica, la circostanza che per quelli su cui un analogo provvedimento dell’organo consiliare non è mai intervenuto non vi è mai stata alcuna documentazione giustificativa, e dunque non sono stati superati dalla originaria ricorrente, rispetto alla contrapposta ipotesi dello smarrimento, sulla quale invece si imperniano gli assunti di quest’ultima.
Pertanto, contrariamente a quanto statuito nella sentenza di primo grado, non poteva attribuirsi valore alla registrazione degli esami nel libretto informatico Esse3 della allora studentessa.
Per tali ragioni, ad avviso del Collegio, la dichiarazione di nullità della laurea a suo tempo conseguita dalla originaria ricorrente appare legittima, perché è stato provato in positivo che quest’ultima non avesse mai sostenuto e superato gli otto esami invece registrati sul proprio libretto informatico e sulla cui base la stessa era stata ammessa alla discussione della tesi di laurea.