Obbligo di motivazione rafforzata del Dipartimento nella proposta di chiamata in assenza di graduatoria

13 Settembre 2025

Con una recente sentenza (n. 963/2025) il TAR Emilia-Romagna si è pronunciato in merito alla legittimità degli atti relativi alla chiamata di un professore di prima fascia. 

Si segnala la pronuncia in quanto vengono chiariti i rapporti tra la valutazione svolta dalla Commissione e il Consiglio di Dipartimento, nei casi in cui il regolamento universitario che disciplina la procedura in questione non imponga alla Commissione la redazione di una graduatoria di merito.

Segnatamente, i giudici hanno affermato che ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 220 del 2018 –recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” – non emerge una specifica previsione che imponga un obbligo di espressa graduazione, non essendo richiesta la redazione di una graduatoria relativa ai candidati partecipanti alla procedura. Ciò che è richiesto alla Commissione è una “valutazione comparativa” dei candidati ai fini del giudizio di idoneità alla chiamata, sulla base degli elementi specificatamente indicati, valutazione comparativa che, però, non necessariamente (né obbligatoriamente) deve tradursi in una graduatoria di merito.

Ad avviso del Collegio, pertanto, la mancata formalizzazione di una graduatoria dei candidati non determina ex se la violazione della disciplina normativa sopra ricordata, né implica per la Commissione, in via automatica, l’aver abdicato ai propri doveri e alle proprie funzioni. Ciò non toglie, però, che il Dipartimento abbia l’obbligo di motivare adeguatamente la chiamata non sulla base di una propria valutazione dei titoli dei candidati (attività per la quale il Consiglio di Dipartimento è sprovvisto di attribuzioni specifiche), ma tenendo conto della valutazione (comparativa) effettuata dalla Commissione.

La mera valutazione comparativa compiuta dalla Commissione non è tuttavia priva di effetti sulla proposta di chiamata del candidato. Secondo i giudici, infatti, in mancanza di una graduatoria, l’obbligo di motivazione del Consiglio di Dipartimento si fa più pregnante, poiché quest’ultimo avrebbe dovuto evidenziare le ragioni (deducibili, in primis, dalle valutazioni “tecniche” effettuate dalla Commissione e, poi, ricollegabili alle specifiche funzioni didattiche e scientifiche indicate nel Bando) in base alle quali un candidato venga preferito agli altri, ritenuti comunque idonei.

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