Con sentenza n. 114 del 17 gennaio 2025, il TAR della Sicilia ha affermato che la Commissione, laddove abbia effettuato la valutazione comparativa dei candidati facendo ricorso a motivati giudizi analitici, non è tenuta alla preventiva creazione di griglie di punteggi numerici.
Con questa motivazione, i giudici palermitani hanno rigettato il ricorso di una docente, che aveva impugnato gli atti relativi ad una procedura selettiva indetta dall’Università di Palermo volta alla copertura di un posto di professore di prima fascia, deducendo che il giudizio della Commissione dovesse ritenersi illegittimo a causa, tra l’altro, della mancata previsione di una griglia di punteggi numerici relativi alle varie categorie di titoli in possesso dei candidati.
Secondo il Tribunale, i criteri di valutazione possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti delle singole Università o nei relativi bandi, oppure possono essere demandati alle determinazioni dell’organo valutatore. Qualora la Commissione, nel corso della prima riunione, faccia espresso rinvio ai criteri di valutazione definiti nel bando di concorso, non è gravata dall’obbligo di creare griglie di punteggi numerici, qualora i canoni stabiliti abbiano delineato in maniera chiara ed esauriente il percorso logico dalla stessa poi seguito.