Omessa predeterminazione dei criteri di valutazione: procedura non trasparente e operazioni da rifare

15 Aprile 2025

Con sentenza n. 3121 del 15 aprile 2025, il TAR della Campania ha ribadito che la predeterminazione dei criteri da parte della Commissione costituisce una regola volta alla tutela dell’integrità dell’operato dell’amministrazione.

Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato la procedura di selezione per un posto di professore universitario, lamentando che la Commissione non avesse né stabilito i sub-criteri di valutazione, limitandosi perciò a richiamare genericamente i criteri elencati nel bando, né attribuito un peso percentuale per ciascuna attività oggetto di valutazione: per tale ragione, non era intellegibile il percorso logico che aveva condotto all’attribuzione del punteggio complessivo ai candidati.

Il Collegio ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, evidenziando che l’esigenza di fissazione preventiva delle modalità di valutazione delle prove concorsuali è da inquadrare nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore e che, dunque, la predeterminazione dei criteri da parte della Commissione costituisce una regola volta alla tutela dell’integrità dell’operato dell’Amministrazione.

Dunque, poiché l’omessa definizione di un sistema di punteggi o di pesi altrimenti individuati associati ai singoli parametri di valutazione ha implicato proprio quella impossibilità di ricostruire il percorso logico seguito per giungere alle conclusioni espresse che la giurisprudenza ritiene censurabile, il Tribunale ha deciso di annullare gli atti impugnati, allo scopo di consentire una rinnovazione dei giudizi espressi, previa un’opportuna attività di puntuale specificazione dei parametri e dei criteri da prendere in considerazione e della tecnica prescelta per la relativa ponderazione.

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