Con sentenza n. 96 del 21 febbraio 2025, il TAR dell’Abruzzo ha sancito l’illegittimità della disposizione di un bando dell’Università degli Studi de L’Aquila, che aveva stabilito il divieto di cumulo fra le varie tipologie contrattuali in ambito universitario ai fini della partecipazione ad un concorso per il reclutamento di un ricercatore.
Secondo il Tribunale, poiché l’art. 24, comma 2, lett. b) Legge n. 240/2010 nulla afferma circa la cumulabilità dei requisiti individuati per l’ammissione alle procedure selettive, è onere delle Amministrazioni agire in accordo ai generali principi in materia di concorsi, fra cui il favor partecipationis, e tenendo in debito conto le indicazioni del Ministero competente in casi analoghi (che sono nel senso di consentire il cumulo di diverse tipologie contrattuali).
Con questa motivazione, il Collegio ha accolto le doglianze della ricorrente che era stata esclusa dalla procedura selettiva per non aver completato il triennio richiesto, a fronte del divieto di cumulo del contratto stipulato ex art. 24, comma 3, lett. a) Legge n. 240/2010 con il precedente contratto stipulato ex art. 22 Legge n. 240/2010.