Con sentenza n. 2578 del 18 marzo 2024, il Consiglio di Stato si è espresso in merito alla valutazione della responsabilità disciplinare dei professori universitari.
Nel caso di specie, l’appellante censurava la sentenza con la quale il TAR Campania respingeva il ricorso che il docente aveva proposto per chiedere l’annullamento delle sanzioni disciplinari irrogategli dall’Ateneo per avere egli assunto dal 2012 al 2016 incarichi extraistituzionali senza averne previamente chiesto l’autorizzazione.
L’accademico lamentava, da un lato, che le posizioni ricoperte non avessero natura di attività professionale, ma di studio scientifico sfociato in una pubblicazione internazionale, e dall’altro, che la condotta di omessa comunicazione all’Ateneo delle attività in contestazione non potesse essere ricondotta a grave insubordinazione o ad abituale mancanza ai doveri di ufficio e quindi non potesse essere qualificata – al contrario di quanto ritenuto dal TAR – come “abituale irregolarità della condotta”.
Il Consiglio di Stato ha giudicato fondate le doglianze del professore, rilevando che il tribunale di prime cure non avesse indicato puntualmente le ragioni per le quali, nonostante la tenuità dei comportamenti ascritti al docente, la sanzione irrogata dovesse considerarsi proporzionata alle stesse condotte.
Per i Giudici di Palazzo Spada, dunque, se è vero che, nella valutazione della responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, il giudizio si svolge con una larga discrezionalità da parte della P.A. sull’apprezzamento della gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi alla P.A. in ordine alla valutazione dei fatti contestati, è altrettanto vero, però, che tale principio incontra un’importante deroga nei limiti in cui la valutazione medesima contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente: ipotesi, questa della mancanza di un processo logico e coerente alla base del convincimento espresso dalla P.A., da rinvenire per quanto detto nella fattispecie in esame.
Con questa motivazione, il Supremo Consesso di giustizia amministrativa ha accolto l’appello dell’accademico e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Campania, ha annullato gli atti impugnati con il ricorso di primo grado e, in particolare, il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.