La recente pronuncia n. 1707 del TAR della Calabria ha ad oggetto l’impugnazione degli atti di una procedura concorsuale per un posto di professore ordinario. Le doglianze del ricorrente si concentravano sul fatto che la commissione si fosse limitata a stabilire criteri valutativi di carattere generale, senza articolare voci e sottovoci con relativi punteggi, riflettendosi ciò in un arbitrario esercizio di potere discrezionale.
Il giudice, rigettando nel merito il ricorso, ha sostenuto la legittimità dei criteri adottati in quanto effettivamente predeterminati e collegati a parametri oggettivi, aggiungendo che a nulla rilevava la mancata verbalizzazione delle valutazioni dei singoli candidati, essendo sufficiente che la valutazione – pur in forma numerica – fosse stata verbalizzata nell’atto conclusivo dei lavori.

