Procedura di chiamata dei professori: obbligo o facoltà, per la Commissione di concorso, di individuare una rosa di idonei entro cui il Consiglio di Dipartimento deve formulare la proposta di chiamata?

01 Giugno 2023

Con sentenza del 29 maggio 2023, n. 519, il TAR Toscana, Firenze, Sez. I, pronunciandosi nell’ambito di un giudizio relativo all’impugnazione dell’esito di una procedura di chiamata di un professore, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, ha rigettato la tesi secondo cui il regolamento di ateneo avrebbe imposto alla Commissione di concorso di individuare obbligatoriamente una rosa di idonei entro cui il Consiglio di Dipartimento avrebbe potuto scegliere ai fini della formulazione della proposta di chiamata.

Infatti, nel caso di specie, il regolamento di ateneo per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, pur conformemente al quadro legislativo, stabiliva: da una parte, che le Commissioni di concorso individuassero (non il candidato migliore, ma) tutti i “candidati idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto”, all’esito di una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati; dall’altro, che la scelta, fra gli idonei, del candidato da proporre per la chiamata, spettasse al Consiglio di dipartimento, che avrebbe dovuto individuare il destinatario della chiamata sulla scorta dei giudizi sui profili scientifici degli idonei delineati dalla Commissione, ma con la possibilità di effettuare anche valutazioni diverse qualora il curriculum di uno dei candidati idonei risultasse maggiormente in linea con le esigenze didattiche o agli indirizzi di ricerca dell’Ateneo.

Tuttavia, chiarisce il Collegio in un passaggio molto rilevante della sentenza, la ricostruzione dei rapporti tra Commissione di concorso e Consiglio di Dipartimento non deve essere spinta fino alla tesi estrema “che prospetta apertamente l’obbligo, per la Commissione di concorso, di prospettare una rosa di candidati idonei, così ritenendo consequenzialmente illegittimo un giudizio finale che si è concluso con l’idoneità di un solo candidato. Risulta, infatti, evidente, come il riferimento plurale ai “candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto”, se può certamente essere ritenuto idoneo a legittimare la formulazione di una rosa di candidati idonei posta a disposizione del Consiglio di Dipartimento per la scelta finale, non può certamente legittimare una lettura tesa ad imporre alle Commissioni di dichiarare idonei candidati che, in realtà, idonei non siano, ma che finirebbero con il beneficiare, in via puramente causale, della necessità di approvare comunque una rosa di candidati, piuttosto che il solo candidato fornito dei necessari requisiti di idoneità. La possibilità che una procedura si concluda con un solo idoneo, con più idonei o, al limite, con nessun candidato idoneo è, infatti, un’evenienza legata alla casualità ed alle scelte della Commissione di concorso che, in linea di principio, non è per nulla vincolata a concludere i propri lavori con un numero minimo di candidati favorevolmente scrutinati, potendo concludere benissimo i propri lavori con un nulla di fatto (ovvero, con nessun candidato idoneo), con un solo o con più idonei. Alla luce di una lettura orientata per il necessario rispetto delle esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, il proprium della previsione […] non è pertanto quello di imporre alle Commissioni di concludere necessariamente i propri lavori con una rosa di candidati idonei, quanto piuttosto il riconoscimento della possibilità di articolare una giudizio di idoneità con riferimento anche a più candidati, lasciando poi la scelta al Consiglio di Dipartimento che, valutando i diversi curricula alla luce delle proprie esigenze, pone in essere quella valutazione comparativa che, in alcuni regolamenti universitari, è rimessa in via esclusiva alla Commissione di concorso, ma che – nel caso dell’Ateneo in esame – risulta essere rimessa al Consiglio di Dipartimento (sia pure sulla base della preventiva selezione degli idonei operata dalla Commissione)“.

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