Con sentenza n. 1129 del 10 ottobre 2025, il TAR della Puglia ha sancito che l’applicazione di un metodo misto appare sufficiente a superare il rischio del “localismo universitario”.
Nel caso di specie, un docente universitario impugnava gli atti di una procedura di chiamata ex art. 18 Legge n. 240/2010 lamentando, tra l’altro, il mancato ricorso al metodo del sorteggio integrale per la composizione della commissione di concorso, come raccomandato dalla delibera n. 1208 del 2017 dell’ANAC e dall’atto di indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018 del MIUR.
Tale doglianza è stata ritenuta priva di fondamento dal Collegio, il quale ha evidenziato che gli atti dell’ANAC e del MIUR formano oggetto di mera raccomandazione e, dunque, non hanno forza cogente nei riguardi dell’Amministrazione universitaria che gode, da questo punto di vista, di ampia discrezionalità nella individuazione delle modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, in coerenza con l’autonomia del relativo ordinamento di cui all’art. 33 Cost.
Secondo il Collegio, l’applicazione del sistema misto previsto dall’Ateneo resistente, caratterizzato dalla designazione di un componente interno all’Ateneo e dal sorteggio di due membri esterni all’Università estratti da una rosa di quattro nominativi, appare sufficiente a superare il rischio del “localismo universitario” paventato e, pertanto, atto a garantire il principio di imparzialità.

