Con sentenza del 29 ottobre 2022, n. 9352, il Consiglio di Stato, Sez. VII, confermando la sentenza di primo grado (TAR Lombardia, Sez. III, n. 786/2019), ha chiarito il valore che assume l’individuazione delle specifiche funzioni che il vincitore sarà chiamato da espletare nell’ambito della procedura di selezione.
Infatti, come afferma il Collegio, ”la procedura comparativa viene […] ad incentrarsi sul ”tipizzato” settore scientifico-disciplinare in modo da assegnare rilievo al ”settore concorsuale nel suo insieme” […] senza che sia consentito attribuire preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso” In tale prospettiva, allora, l’individuazione ad opera del decreto di indizione della procedura selettiva delle specifiche attività che il vincitore sarà chiamato a svolgere, nonché dell’ambito di ricerca, ”assume una valenza circoscritta al piano meramente informativo […] non potendo viceversa costituire un criterio di valutazione ai fini della selezione ad un posto di ricercatore”.