Con sentenza n. 13181 del 1° luglio 2024, il TAR del Lazio ha stabilito che nelle procedure di chiamata di un professore di prima fascia il primo atto che manifesta all’esterno la volontà provvedimentale dell’Ateneo è il verbale del Consiglio di Dipartimento che, pertanto, deve essere impugnato pena l’improcedibilità del ricorso.
Nel caso di specie, una professoressa associata chiedeva l’annullamento dell’invito a manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, della Legge 240/2010, pubblicato dal Dipartimento di Giurisprudenza della sua Università, per la copertura di un posto di professore ordinario, lamentando l’assenza delle “specifiche esigenze didattiche” previste dalla legge quale presupposto per attivare tale procedura e la scelta dell’ateneo di rivolgere la chiamata a soggetti esterni già inquadrati “nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione”.
L’accademico individuato si costituiva eccependo l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per avere la ricorrente impugnato soltanto il verbale conclusivo dei lavori della Commissione.
Tale eccezione è stata ritenuta fondata dal TAR del Lazio a parere del quale la docente avrebbe ben agito se i verbali della Commissione fossero stati approvati con decreto rettorale, per cui la proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento sarebbe stata un atto ad impugnazione eventuale, essendo avvinta al decreto del Rettore da un nesso di presupposizione necessaria.
Tuttavia, nelle procedure di chiamata di un professore di prima fascia, il verbale conclusivo dei lavori della Commissione non può essere considerato quale atto di espressione all’esterno della volontà dell’Amministrazione che bandisce la selezione in quanto il primo atto che assolve tale funzione è il verbale del Consiglio di Dipartimento che delibera la proposta di chiamata.