Procedure di chiamata ex art. 18 Legge n. 240/2010: il CdD non può sostituirsi alla Commissione

07 Maggio 2025

Con sentenza n. 196 del 6 maggio 2025, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso mediante il quale un professore di seconda fascia aveva impugnato gli atti di una procedura ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010, deducendo, in particolare, l’illegittimità della deliberazione con cui il Consiglio di Dipartimento aveva preferito la controinteressata nel posto oggetto della selezione, appiattendosi, a suo dire, sul giudizio dato dalla Commissione.
Il Collegio triestino ha osservato, innanzitutto, che quello descritto dall’art. 18 Legge n. 240/2010 è un procedimento complesso distinto in sub procedimenti, che hanno natura differente e che, pertanto, non sono sovrapponibili: infatti, da un lato la Commissione ha il compito di valutare la qualificazione scientifica degli aspiranti in relazione al settore concorsuale e scientifico-disciplinare messo a concorso esercitando un ampio potere tecnico-discrezionale, dall’altro il Consiglio di Dipartimento deve formulare la proposta di chiamata avendo riguardo ai risultati della fase precedente.
Facendo applicazione di questo principio, il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie il Consiglio di Dipartimento avesse fatto buon governo dei criteri di valutazione ad esso assegnati dal Regolamento di Ateneo, essendo giunto a dare prevalenza al profilo della controinteressata per effetto della valorizzazione dell’elemento discriminante rappresentato dalla valutazione della Commissione giudicatrice, ritenuto decisivo in quanto promanante dall’organo tecnico a cui compete la formulazione di un giudizio complessivo sul valore scientifico dei candidati.

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