Con la sentenza n. 619 del 26 gennaio 2026, la Sezione VII del Consiglio di Stato si è pronunciata su una procedura di chiamata ex art. 7, comma 5-bis, l. n. 240/2010 indetta da un’università per la copertura di un posto di professore ordinario e riservata solo a esterni.
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un professore associato interno all’Ateneo, della valutazione della commissione, e non della delibera del Consiglio di dipartimento, unico atto che, a detta del giudice di primo grado, sarebbe idoneo a radicare il processo.
Il Collegio ha però dato una lettura diversa della vicenda. Constatata la mancanza del decreto rettorale di approvazione degli atti, i giudici hanno affermato che è il verbale del collegio, e non la delibera del Consiglio di dipartimento, a fungere da atto lesivo ai fini processuali.
In particolare, la sentenza ha chiarito che l’interesse a ricorrere si radica già con l’impugnazione degli atti che definiscono la fase comparativa – nel caso di specie, la valutazione della commissione e l’individuazione del candidato ritenuto idoneo – il cui eventuale annullamento è idoneo a travolgere automaticamente gli atti successivi di chiamata e di presa di servizio.

