Procedure di chiamata ex art. 7, comma 5-bis, l. 240/2010 e decadenza dall’azione: il Consiglio di Stato esclude l’improcedibilità per mancata impugnazione della delibera di chiamata

26 Gennaio 2026

Con la sentenza n. 619 del 26 gennaio 2026, la Sezione VII del Consiglio di Stato si è pronunciata su una procedura di chiamata ex art. 7, comma 5-bis, l. n. 240/2010 indetta da un’università per la copertura di un posto di professore ordinario e riservata solo a esterni.

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un professore associato interno all’Ateneo, della valutazione della commissione, e non della delibera del Consiglio di dipartimento, unico atto che, a detta del giudice di primo grado, sarebbe idoneo a radicare il processo.

Il Collegio ha però dato una lettura diversa della vicenda. Constatata la mancanza del decreto rettorale di approvazione degli atti, i giudici hanno affermato che è il verbale del collegio, e non la delibera del Consiglio di dipartimento, a fungere da atto lesivo ai fini processuali.

In particolare, la sentenza ha chiarito che l’interesse a ricorrere si radica già con l’impugnazione degli atti che definiscono la fase comparativa – nel caso di specie, la valutazione della commissione e l’individuazione del candidato ritenuto idoneo – il cui eventuale annullamento è idoneo a travolgere automaticamente gli atti successivi di chiamata e di presa di servizio.

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