Con sentenza n. 83 del 20 gennaio 2025, il TAR della Toscana si è pronunciato su un ricorso presentato da un professore universitario contro l’Università degli Studi di Firenze per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un procedimento penale, chiusosi poi con decreto di archiviazione, nel quale era stato coinvolto per l’attività effettuata in qualità di componente della Commissione di indirizzo e autovalutazione del dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale dell’ateneo.
Il docente aveva chiesto il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 D.L. 25 n. 67/1997, ma la sua richiesta era stata respinta dall’Università con la motivazione dell’inapplicabilità ai docenti universitari della suddetta norma in quanto non dipendenti statali, rivestendo l’Ateneo natura di ente pubblico autonomo.
Il TAR della Toscana ha accolto il ricorso, ritenendo che l’art. 18 D.L. n. 67/1997 non si applichi solo ai dipendenti di amministrazioni statali, ma sia espressione di un principio generale dell’ordinamento che tutela tutti i dipendenti pubblici, inclusi i professori universitari, anche se legati a un ente pubblico autonomo. I Giudici hanno sottolineato che sarebbe irragionevole escludere i docenti universitari dal diritto al rimborso, considerando il loro ruolo costituzionale e l’autonomia delle università.