Con sentenza n. 2111 del 13 marzo 2025, il TAR della Campania ha annullato il provvedimento con il quale l’Università Vanvitelli aveva chiesto ad una assegnista di restituire le somme percepite a titolo retributivo per l’attività svolta.
La vicenda ha avuto origine dalle dimissioni della ricercatrice prima del superamento dell’80% della durata del contratto. Poiché tale circostanza aveva portato alla revoca del finanziamento ministeriale, l’Ateneo si era determinato a chiedere la restituzione delle somme ricevute, sostenendo che la mancata conclusione del progetto escludesse il diritto alla retribuzione.
Il TAR ha invece sancito il diritto della ricorrente a trattenere gli stipendi già percepiti, in quanto relativi a prestazioni effettivamente svolte.
Nella sentenza è stato ribadito il principio costituzionale della giusta retribuzione (art. 36 Cost.) ed è stato sottolineato che un lavoratore non può essere privato retroattivamente del compenso per attività già eseguite.