Quando si deve nominare una commissione in diversa composizione?

25 Agosto 2025

Con sentenza n. 7086 del 20 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha stabilito che la rinnovazione delle operazioni selettive deve essere di regola compiuta dalla stessa commissione (alla stregua dei principi di conservazione dei valori giuridici e di non aggravamento del procedimento).

Questa regola, secondo il Collegio, può essere derogata qualora ricorra almeno una delle due seguenti ipotesi: a) da un lato, il giudice procedente abbia rilevato che l’operato amministrativo censurato sollevi dubbi sulla capacità della commissione già nominata di operare con l’indispensabile trasparenza e imparzialità; b) dall’altro lato, in assenza di prescrizioni impartite dall’organo giurisdizionale, l’Amministrazione, valutate le circostanze del caso concreto e le statuizioni giudiziali di annullamento degli atti valutativi in concreto compiuti, ritenga necessario provvedere alla sostituzione dei commissari con conseguente nomina di una commissione in diversa composizione.

Nel caso di specie, poiché la precedente commissione si era pronunciata per ben due volte, in entrambi i casi spendendo una motivazione intrinsecamente contraddittoria, secondo il Consiglio di Stato, il giudice di prime cure ha sollevato dubbi sulla piena imparzialità e indipendenza della commissione esaminatrice, decidendo quindi correttamente che una commissione in diversa composizione dovesse ri-pronunciarsi sulla valutazione dei candidati.

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